Richiedere divorzi e separazioni

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Servizio per richiedere tutto ciò che è inerente la separazione ed il divorzio coniugale

Richiedere divorzi e separazioni

A chi è rivolto

Può richiederlo l'interessato o l'avvocato dell'interessato che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Descrizione

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall'11 dicembre 2014.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile  di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco,  dichiarano  di volersi separare, di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio.

Presso l'ufficio  comunale di stato civile si può ottenere : la separazione personale; lo scioglimento del matrimonio civile; la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso; la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio.

Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.

Come fare

Puoi presentare la richiesta dell'iscrizione anagrafica in qualunque periodo dell'anno presso l'Ufficio Anagrafe e Stato civile.

Per rivolgersi in Comune e procedere con la richiesta l’accordo deve essere consensuale; non devono esserci figli tra i coniugi: minori; maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ed economicamente non autosufficienti.

L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)

Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (articolo 6 del Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132).

Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.

 

Cosa serve

Per presentare la richiesta occorre essere muniti dei seguenti documenti:

  • Copia del Nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti)

Cosa si ottiene

La separazione personale, lo scioglimento del matrimonio civile, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso,
la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

Tempi e scadenze

Puoi presentare la richiesta in qualunque periodo dell'anno.

In caso di separazione giudiziale, deve essere trascorso almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del Tribunale per il divorzio, mentre in caso di separazione consensuale devono passare almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge del 11/05/2015, n. 55).

Procedure collegate all'esito

Rilascio presso l'Ufficio Anagrafe e Stato civile.

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Pagina aggiornata il 02/08/2023

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